La separazione concordata dai coniugi non ha effetto se non è omologata dal Tribunale. Gli accordi di separazione che i coniugi hanno raggiunto nel procedimento di separazione consensuale possono essere modificati. Vero o Falso?
VERO, l'art.158 c.c. prevede che la separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto se non è omologata dal Giudice.
Quindi, i coniugi che intendano procedere ad una separazione consensuale devono rivolgersi al Tribunale e chiedere l'omologa dell'accordo.
Laddove, l'accordo relativamente alle questioni riguardanti l'affidamento ed il mantenimento della prole sia in contrasto con l'interesse dei figli, il Tribunale riconvoca i coniugi indicando loro le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli ed in caso di soluzione inidonea, può rifiutare l'omologazione.
Il decreto di omologazione della separazione costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
Gli accordi di separazione possono essere comunque oggetto di revisione.