La circolare 69 del 28 aprile l’INPS evidenzia le novità sul congedo di maternità in caso di parto prematuro, ovvero di parto anticipato di oltre due mesi rispetto alla data presunta.
La normativa vigente prevede un periodo di astensione obbligatoria di 5 mesi, solitamente fruiti dalla madre 2 mesi prima e tre dopo il parto.
In caso di parto prematuro per tutti i casi coincidenti o successivi al 25 giugno 2015 (mentre per gli eventi antecedenti l’INPS precisa che sarà riconosciuta l’indennità di maternità anche per gli ulteriori giorni di congedo purché la lavoratrice si sia effettivamente astenuta dal lavoro nei giorni indennizzabili) la durata del congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti e iscritte alla Gestione separata sarà incrementata: aggiungendo ai 3 mesi post partum, tutti i giorni compresi tra la data del parto prematuro e la data presunta del parto.
Vengono forniti anche degli esempi per aiutare a comprendere i nuovi calcoli.
Per chi partorisce prima del termine, ma sempre entro i due mesi ante-partum, non cambia nulla.
Per presentare la domanda nei casi di parto prematuro sotto i 7 mesi occorre seguire le seguenti procedure:
Inoltre se la lavoratrice ha una provvedimento di interdizione prorogata dal lavoro, perché le mansioni che svolge sono incompatibili con il suo stato di salute, i giorni di congedo obbligatorio non fruiti si aggiungono al termine dei 7 mesi dopo il parto.
Sono altresì indicate le ricadute sui congedi di paternità: "È bene precisare infine che gli ulteriori periodi riconosciuti alle lavoratrici madri nei casi di parto fortemente prematuro influiscono anche sulla durata del congedo di paternità che coincide, come noto, con il periodo di congedo di maternità post partum non fruito in tutto o in parte dalla madre per morte, grave infermità, abbandono del figlio o affidamento esclusivo dello stesso al padre."
Nella circolare 69 vengono chiariti anche questi ulteriori aspetti:
1. Rinvio e sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato o del minore adottato/affidato.
2. Conservazione del diritto all’indennità di maternità in caso di licenziamento per colpa grave della lavoratrice dipendente.
Infatti il nuovo art. 16-bis del T.U. disciplina il rinvio e la sospensione del congedo di maternità: la lavoratrice può sospendere la maternità (vale anche per l'adozione) nel caso in cui il figlio venga ricoverato in una struttura pubblica o privata, rinviando la fruizione di tutto o di parte del congedo obbligatorio a partire dalla data delle dimissioni del bambino, oppure da una data antecedente comunicata dalla lavoratrice. La sospensione del congedo non può prolungarsi oltre la data di dimissioni del neonato dall’ospedale, mentre può terminare prima, se la madre opta per questa possibilità. Naturalmente il ricovero del neonato va attestato con apposita certificazione medica. La lavoratrice può optare per la sospensione del congedo post partum, una sola volta per ogni figlio.
Le modalità di comunicazione in questo caso sono le seguenti:
"La comunicazione della sospensione all’INPS va effettuata tempestivamente (di regola prima della sospensione) onde evitare il pagamento di indennità di maternità nei giorni di ripresa dell’attività, soprattutto nei casi di pagamento diretto delle indennità da parte dell’Istituto.
L’istanza con la quale la lavoratrice comunica la ripresa del congedo sarà corredata dalla dichiarazione contenente la data delle dimissioni del bambino."
Leggiamo che la comunicazione tramite PEC o per via cartacea deve essere tempestiva: resta da comprendere come si possa pretendere "tempestività" in momenti così delicati, quando si ha un figlio ricoverato o c'è stato un parto fortemente prematuro. Forse in questi casi andrebbe garantita una certa elasticità, anche perché spesso anche le procedure online richiedono molto tempo per essere espletate.
Questa nuova norma arriva dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 4 aprile 2011 con cui si prevedeva la possibilità di sospendere e rinviare il congedo di maternità in caso di ricovero immediato del neonato nato molto prematuro.
È confermato il diritto della lavoratrice licenziata per colpa grave di conservare l’indennità di maternità oltre la data del licenziamento (art. 24 T.U.).
Fonte e per approfondimenti vai al sito INPS