Demolita definitivamente la vergognosa L. 40/2004, grazie all'ultima sentenza della Corte Costituzionale dell'aprile scorso che ha bocciato anche l'ultimo divieto imposto sulla fecondazione eterologa, i Presidenti delle Regioni, in mancanza di direttive nazionali e di una nuova legge in tema di procreazione assistita, si sono organizzati al fine di permettere alle coppie italiane di accedere alla fecondazione eterologa tramite il servizio sanitario nazionale.
Hanno quindi approvato tutti le nuove linee guida sulla fecondazione eterologa, varate il 3 settembre da tecnici e assessori regionali alla salute, che prevedono il rispetto dei seguenti principi:
Età massima della donna che si sottopone alla fecondazione eterologa. La fecondazione eterologa sarà gratuita per la donna in età fertile (max 43 anni)
Compatibilità tra donatori e coppia ricevente. Per quanto possibile si deve mantenere nella scelta del donatore lo stesso fenotipo della coppia che si sottopone all’eterologa in relazione al colore della pelle, dei capelli e al gruppo sanguigno.
Gratuità e omogeneità di costo del servizio. La fecondazione eterologa sarà coperta dal Servizio Sanitario Nazionale salvo il pagamento del ticket. Il servizio avrà lo stesso costo in tutti i centri pubblici di procreazione medicalmente assistita.
Gratuità della donazione e limite massimo di donazioni. La donazione dei gameti operata dai donatori sarà gratuita e i donatori potranno al massimo compiere 10 donazioni. La coppia che ha già avuto un figlio da eterologa potrà chiedere di avere altri figli con lo stesso donatore. Le donne donatrici dovranno avere tra i 20 e i 35 anni, gli uomini tra i 18 e i 40 anni.
Test infettivologici al donatore. Il donatore che sceglie di donare i propri gameti, sia uomo che donna, per motivi di sicurezza sanitaria, dovrà sottoporsi a dei test infettivologici e genetici
Età minima e massima del donatore. Il donatore di gameti, se uomo dovrà avere un’età compresa tra i 18 e i 40 anni, se donna tra i 20 e i 35 anni.
Anonimato del donatore. I dati relativi al donatore sono anonimi e possono essere rivelati solo per questioni di salute e sicurezza.
Diritto del figlio a conoscere il donatore. I figli nati grazie all’eterologa, potranno conoscere l’identità dei loro padri o madri biologici quando compiranno i 25 anni di età e solo se i donatori avranno dato il consenso a tal fine. Su questo punto gli assessori si sono ispirati alla legge 2001 sulle adozioni.
Istituzione di registri regionali. In attesa di una legge nazionale che che istituisca il registro delle donazioni a livello nazionale, le regioni hanno deciso di istituire dei registri regionali.
Speriamo che il registro nazionale delle donazioni eterologhe non debba seguire la sorte del registro nazionale sulle adozioni: di fatto, dopo oltre un decennio, ancora non è stato realizzato.
Salutiamo con gioia questa iniziativa dei governatori delle Regioni e invitiamo il Ministro alla Salute Lorenzin a portare in Parlamendo la discussione di una nuova legge che rispetti il diritto alla salute delle donne e alla libertà e rispetto delle scelte procreative delle coppie italiane.